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Approfondimento

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

La Carta di Firenze

 

                                   

 

                                   

 

                                   

La "Carta di Firenze" del 1982, specifica per la salvaguardia dei

giardini storici, completa della "Carta di Venezia" in questo

particolare ambito.

 

Qui è possibile scaricarne il testo originale in Italiano, English/Inglese e

Svenska/Svedese.

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

                                   

ICOMOS

 

CARTA DI FIRENZE

dei Giardini Storici

 

Adottata dall'ICOMOS nel dicembre 1982

 

                                   

 

                                   

 

                                   

 

 

Riunito a Firenze il 21 maggio 1981, il Comitato

Internazionale dei Giardini Storici ICOMOS-IFLA ha

deciso di elaborare una carta relativa alla

salvaguardia dei giardini storici che porterà il nome

di questa città.

 

Questa carta è stata redatta dal Comitato e registrata

il 15 dicembre 1982 dall'ICOMOS con l'intento di

completare la "Carta di Venezia" in questo

particolare ambito.

 

 

A. Definizioni e obiettivi

 

Articolo 1

 

Un giardino storico è una composizione

architettonica e vegetale che dal punto di vista

storico o artistico presenta un interesse pubblico.

 

Come tale è considerato come un monumento.

 

Articolo 2

 

Il giardino storico è una composizione di architettura

il cui materiale è principalmente vegetale, dunque

vivente e come tale deteriorabile e rinnovabile.

 

Il suo aspetto risulta così da un perpetuo equilibrio,

nell'andamento ciclico delle stagioni, fra lo sviluppo

e il deperimento della natura e la volontà d'arte e

d'artificio che tende a conservarne perennemente lo

stato.

Articolo 3

 

Come monumento il giardino storico deve essere

salvaguardato secondo lo spirito della Carta di

Venezia.

 

Tuttavia, in quanto monumento vivente, la sua

salvaguardia richiede delle regole specifiche che

formano l'oggetto della presente Carta.

 

Articolo 4

 

Sono rilevanti nella composizione architettonica del

giardino storico:

 

- la sua pianta ed i differenti profili del terreno;

 

- le sue masse vegetali: le loro essenze, i loro volumi,

il loro gioco di colori, le loro spaziature, le loro

altezze rispettive;

 

- i suoi elementi costruiti o decorativi;

 

- le acque in movimento o stagnanti, riflesso del

cielo.

Articolo 5

 

Espressione dello stretto rapporto tra civiltà e

natura, luogo di piacere, adatto alla meditazione o al

sogno, il giardino acquista così il senso cosmico di

un'immagine idealizzata del mondo, un "paradiso"

nel senso etimologico del termine, ma che è

testimonianza di una cultura, di uno stile, di

un'epoca, eventualmente dell'originalità di un

creatore.

Articolo 6

 

La denominazione di giardino storico si applica sia

a giardini modesti, che a parchi ordinati o paesistici.

 

Articolo 7

 

Che sia legato o no ad un edificio, di cui è allora il

complemento inseparabile, il giardino storico non

può essere separato dal suo intorno ambientale

urbano o rurale, artificiale o naturale.

 

Articolo 8

 

Un sito storico è un paesaggio definito, evocatore di

un fatto memorabile, luogo di un avvenimento

storico maggiore, origine di un mito illustre o di una

battaglia epica, soggetto di un celebre dipinto, ecc.

 

Articolo 9

 

La salvaguardia dei giardini storici esige che essi

siano identificati ed inventariati.

 

Essa impone interventi differenziati quali la

manutenzione, la conservazione, il restauro.

 

Si può eventualmente raccomandare il ripristino.

 

L'autenticità di un giardino storico concerne sia il

disegno e il volume delle sue parti che la sua

decorazione o la scelta degli elementi vegetali o

minerali che lo costituiscono.

 

 

B. Manutenzione, conservazione,

restauro, ripristino

 

Articolo 10

 

Ogni operazione di manutenzione, conservazione,

restauro o ripristino di un giardino storico o di una

delle sue parti deve tener conto simultaneamente di

tutti i suoi elementi.

 

Separandoli le operazioni altererebbero il legame che

li unisce.

 

 

Manutenzione e conservazione

 

Articolo 11

 

La manutenzione dei giardini storici è un'operazione

fondamentale e necessariamente continua.

 

Essendo la materia vegetale il materiale principale,

l'opera sarà mantenuta nel suo stato

solo con alcune sostituzioni puntuali e, a lungo

termine, con rinnovamenti ciclici (tagli completi

e reimpianto di elementi già formati).

 

Articolo 12

 

La scelta delle specie di alberi, di arbusti, di piante,

di fiori da sostituire periodicamente deve tener conto

degli usi stabiliti e riconosciuti per le varie zone

botaniche e culturali in una volontà di mantenimento

e ricerca delle specie di originali.

 

Articolo 13

 

Gli elementi di architettura, di scultura, di

decorazione fissi o mobili che sono parte integrante

del giardino storico non devono essere rimossi o

spostati se non nella misura necessaria per la loro

conservazione o il loro restauro.

 

La sostituzione o il restauro di elementi in pericolo

devono essere condotti secondo i principi della

Carta di Venezia, e dovrà essere indicata la data di

tutte le sostituzioni.

 

Articolo 14

 

Il giardino storico dovrà essere conservato in un

intorno ambientale appropriato.

 

Ogni modificazione dell'ambiente fisico che possa

essere dannosa per l'equilibrio ecologico deve

essere proscritta.

 

Queste misure riguardano l'insieme delle

infrastrutture sia interne che esterne (canalizzazioni,

sistema di irrigazione, strade, parcheggi, sistemi di

custodia, di coltivazione, ecc...).

 

 

Restauro e ripristino

 

Articolo 15

 

Ogni restauro e a maggior ragione ogni ripristino di

un giardino storico dovrà essere intrapreso solo

dopo uno studio approfondito che vada dallo scavo

alla raccolta di tutta la documentazione concernente

il giardino e i giardini analoghi, in grado di

assicurare il carattere scientifico dell'intervento.

 

Prima di ogni intervento esecutivo lo studio dovrà

concludersi con un progetto che sarà sottoposto ad

un esame e ad una valutazione collegiale.

 

Articolo 16

 

L'intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione

del giardino in questione.

 

Come principio non si potrà privilegiare un'epoca a

spese di un'altra a meno che il degrado o il

deperimento di alcune parti possano

eccezionalmente essere l'occasione per un ripristino

fondato su vestigia o su documenti irrecusabili.

 

Potranno essere più in particolare oggetto di un

eventuale ripristino le parti del giardino più vicine ad

un edificio, al fine di farne risaltare la coerenza.

 

Articolo 17

 

Quando un giardino è totalmente scomparso o si

possiedono solo degli elementi congetturali sui suoi

stati successivi, non si potrà allora intraprendere un

ripristino valido dell'idea del giardino storico.

 

L'opera che si ispirerà in questo caso a forme

tradizionali sul sito di un giardino antico, o dove un

giardino non era probabilmente mai esistito, avrà

allora i caratteri dell'evocazione o della creazione

escludendo totalmente la qualifica di giardino

storico.

 

 

C. Utilizzazione

 

Articolo 18

 

Anche se il giardino storico è destinato ad essere

visto e percorso, è chiaro che il suo accesso deve

essere regolamentato in funzione della sua

estensione e della sua fragilità in modo da

preservare la sua sostanza e il suo messaggio

culturale.

Articolo 19

 

Per natura e per vocazione, il giardino storico è un

luogo tranquillo che favorisce il contatto, il silenzio e

l'ascolto della natura.

 

Questo approccio quotidiano deve essere in

opposizione con l'uso eccezionale del giardino

storico come luogo di feste.

 

Conviene allora definire le condizioni di visita dei

giardini storici cosicché la festa, accolta

eccezionalmente, possa esaltare lo spettacolo del

giardino e non snaturarlo o degradarlo.

 

Articolo 20

 

Se, nella vita quotidiana, i giardini possono tollerare

lo svolgersi di giochi tranquilli, conviene comunque

creare, parallelamente ai giardini storici, alcuni

terreni appropriati ai giochi vivaci e violenti e agli

sport, così da rispondere ad una domanda sociale

senza nuocere alla conservazione dei giardini e dei

siti storici.

Articolo 21

 

La pratica della manutenzione e della conservazione,

i cui tempi sono imposti dalle stagioni, o i brevi

interventi che concorrono a restituire l'autenticità

devono sempre avere la priorità rispetto alle

necessità di utilizzazione.

 

L'organizzazione di ogni visita ad un giardino

storico deve essere sottoposta a regole di

convenienza adatte a mantenerne lo spirito.

 

Articolo 22

 

Se un giardino è chiuso da mura, non bisogna

eliminarle senza considerare tutte le conseguenze

dannose per la modificazione dell'ambiente e per la

sua salvaguardia che potrebbero risultarne.

 

 

D. Protezione legale e amministrativa

 

Articolo 23

 

È compito delle autorità responsabili prendere, su

consiglio degli esperti, le disposizioni legali e

amministrative atte a identificare, inventariare e

proteggere i giardini storici.

 

La loro salvaguardia deve essere inserita nei piani di

occupazione dei suoli, e nei documenti di

pianificazione e di sistemazione del territorio.

 

È ugualmente compito delle autorità competenti

prendere, su consiglio degli esperti competenti, le

disposizioni finanziarie per favorire la

conservazione, il restauro e eventualmente la

restituzione dei giardini storici.

 

Articolo 24

 

Il giardino storico è uno degli elementi del

patrimonio la cui sopravvivenza, a causa della sua

natura, richiede cure continue da parte di persone

qualificate.

 

È bene dunque che studi appropriati assicurino la

formazione di queste persone, sia che si tratti di

storici, di architetti, di architetti del paesaggio, di

giardinieri, di botanici.

 

Si dovrà altresì vigilare perché sia assicurata la

produzione regolare di quelle piante che dovranno

essere contenute nella composizione dei giardini

storici.

Articolo 25

 

L'interesse verso i giardini storici dovrà essere

stimolato con tutte quelle azioni adatte a valorizzare

questo patrimonio ed a farlo conoscere e apprezzare:

la promozione della ricerca scientifica, gli scambi

internazionali e la diffusione delle informazioni di

base, lo stimolo all'apertura controllata dei giardini

al pubblico, la sensibilizzazione al rispetto della

natura e del patrimonio storico da parte dei mass-

media.

 

I giardini storici più importanti saranno proposti

perché figurino nella Lista del Patrimonio Mondiale.

 

 

Nota bene

 

Queste raccomandazioni sono adatte per l'insieme dei giardini storici

del mondo.

 

Questa Carta sarà ulteriormente suscettibile di ulteriori

approfondimenti specifici per i diversi tipi di giardini con relazione alla

descrizione succinta della loro tipologia.

 

 

 

Nota

 

Il "Comitato per lo studio e la conservazione dei giardini storici"

- istituito presso il Ministero nel 1983 - ha proposto la soppressione

del termine "ripristino", e in particolare:

 

- all'Art. 9 della frase:

"Si può eventualmente raccomandare il ripristino...";

 

- all'Art. 15 delle parti in corsivo:

"Ogni restauro e, a maggior ragione, ogni ripristino di un giardino

storico, non sarà intrapreso se non dopo uno studio approfondito che

vada dallo scavo alla raccolta di tutta la documentazione concernente

il giardino e i giardini analoghi, in grado di assicurare il carattere

scientifico dell'intervento";

 

- all'Art. 16 della frase:

"Potranno essere più in particolare oggetto di un eventuale ripristino

le parti del giardino più prossime a un edificio, al fine di farne

risaltare la coerenza".